INVALIDI CIVILI E CATEGORIE PROTETTE
L'art. 2 della legge 30 marzo 1971 n. 118, definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 74% o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Il grado di invalidità è accertato dalle Commissioni sanitarie operanti presso i Distretti Sanitari dell'AUSL n. 9 di Trapani (Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salemi e Pantelleria) alle quali deve essere presentata la domanda di riconoscimento della invalidità civile, ed è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992.
La competenza concessoria del beneficio economico è attribuita al Prefetto del luogo di residenza dell'interessato. L'INPS provvede alla erogazione economica delle provvidenze.
Ai fini della concessione delle provvidenze economiche la normativa vigente considera diverse soglie di minorazione, in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici economici: pensione di inabilità, indennità di accompagnamento, assegno mensile ed indennità di frequenza.
N.B.: Se trattasi di minorati deceduti dopo il riconoscimento della invalidità da parte della Commissione Sanitaria presso l'AUSL, gli eredi hanno diritto alla liquidazione dei ratei maturati.